Infrastrutture: Amirante, Bim è sfida e occasione di crescita

L'assessore è intervenuta al convegno formativo organizzato quest'oggi nella sede di Udine della Regione Udine, 4 mar - "Il Building information modeling (Bim) è uno strumento rivoluzionario che cambia sia concettualmente che fisicamente la modalità di realizzazione e gestione di un progetto, basandosi su un modello tridimensionale, continuamente aggiornabile, flessibile e maggiormente gestibile. Non è solo una nuova piattaforma ma una nuova frontiera che diventa realtà: ci mette senza dubbio di fronte a una sfida di non poco conto, che come Regione vogliamo affrontare insieme ai Comuni, alle pubbliche amministrazioni, al mondo delle professioni e al mondo dell'edilizia. Rappresenta un'occasione importante anche per riorganizzare il lavoro e le figure del lavoro all'interno degli uffici tecnici, a partire da quello dei lavori pubblici. Un'opportunità, insomma, per aggiornarci e modernizzare le procedure proprie di questo settore strategico". Lo ha sottolineato questa mattina l'assessore alle Infrastrutture e Territorio del Friuli Venezia Giulia, Cristina Amirante, intervenuta a Udine, nella sede della Regione, all'auditorium Comelli, al convegno formativo organizzato dalla Direzione centrale Infrastrutture e Territorio dal titolo "Costruire al tempo del nuovo codice dei contratti pubblici del Bim", al quale hanno preso parte anche AnciFvg, AnceFvg, Insiel e ComPa. Funzionari ed esperti si sono soffermati oggi sulle modifiche apportate di recente (circa una settantina) e sul loro impatto in un momento in cui numerose sono le risorse che l'Amministrazione regionale del Fvg ha riservato a molte opere pubbliche sull'intero territorio regionale. Sicuramente, tra queste, c'è la conferma dell'introduzione del modello Bim: a decorrere dal primo 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione, nonché per gli interventi su edifici esistenti, con una stima del costo presunto dei lavori di importo superiore a 2 milioni di euro, ovvero alla soglia dell'articolo 14, comma 1, lettera a), in caso di interventi su edifici di cui all'articolo 10, comma 1, del codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. ARC/PT/gg