L'assessore è intervenuta al convegno formativo organizzato
quest'oggi nella sede di Udine della Regione
Udine, 4 mar - "Il Building information modeling (Bim) è uno
strumento rivoluzionario che cambia sia concettualmente che
fisicamente la modalità di realizzazione e gestione di un
progetto, basandosi su un modello tridimensionale, continuamente
aggiornabile, flessibile e maggiormente gestibile. Non è solo una
nuova piattaforma ma una nuova frontiera che diventa realtà: ci
mette senza dubbio di fronte a una sfida di non poco conto, che
come Regione vogliamo affrontare insieme ai Comuni, alle
pubbliche amministrazioni, al mondo delle professioni e al mondo
dell'edilizia. Rappresenta un'occasione importante anche per
riorganizzare il lavoro e le figure del lavoro all'interno degli
uffici tecnici, a partire da quello dei lavori pubblici.
Un'opportunità, insomma, per aggiornarci e modernizzare le
procedure proprie di questo settore strategico".
Lo ha sottolineato questa mattina l'assessore alle Infrastrutture
e Territorio del Friuli Venezia Giulia, Cristina Amirante,
intervenuta a Udine, nella sede della Regione, all'auditorium
Comelli, al convegno formativo organizzato dalla Direzione
centrale Infrastrutture e Territorio dal titolo "Costruire al
tempo del nuovo codice dei contratti pubblici del Bim", al quale
hanno preso parte anche AnciFvg, AnceFvg, Insiel e ComPa.
Funzionari ed esperti si sono soffermati oggi sulle modifiche
apportate di recente (circa una settantina) e sul loro impatto in
un momento in cui numerose sono le risorse che l'Amministrazione
regionale del Fvg ha riservato a molte opere pubbliche
sull'intero territorio regionale.
Sicuramente, tra queste, c'è la conferma dell'introduzione del
modello Bim: a decorrere dal primo 1° gennaio 2025, le stazioni
appaltanti e gli enti concedenti adottano metodi e strumenti di
gestione informativa digitale delle costruzioni, per la
progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione,
nonché per gli interventi su edifici esistenti, con una stima del
costo presunto dei lavori di importo superiore a 2 milioni di
euro, ovvero alla soglia dell'articolo 14, comma 1, lettera a),
in caso di interventi su edifici di cui all'articolo 10, comma 1,
del codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42.
ARC/PT/gg