(ACON) Trieste, 26 feb - Il ddl 38 approvato oggi dal Consiglio
regionale risponde all'esigenza di accelerare il processo di
realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, contemperandoli
con la tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, come
previsto dal decreto nazionale del ministero dell'Ambiente
emanato nel giugno del 2024. Ecco le principali novità previste
dalla norma.
AREE IDONEE. Sono definite idonee a ospitare impianti a energia
rinnovabile le aree a disposizione industriale, artigianale, per
servizi e logistica; le superfici di strutture edificate e i
parcheggi; le aree nelle quali sono già presenti impianti della
stessa fonte, purché la variazione dell'area occupata non superi
il 20 per cento.
CAVE E ALTRI SITI. La nuova legge definisce idonee anche le aree
di cava; i siti e gli impianti nella disponibilità delle società
del gruppo Ferrovie dello Stato; le aree interne agli impianti
industriali e agli stabilimenti (solo per impianti fotovoltaici e
di produzione di biometano); le aree adiacenti alla rete
autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri; le
discariche o i lotti di discarica; le superfici di strutture
militari dismesse, se non utilizzate o utilizzabili per altri
scopi.
AREE AGRICOLE. Nelle zone classificate agricole, sarà possibile
installare impianti fotovoltaici o di produzione di biometano in
un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da un
impianto industriale o da uno stabilimento.
MODULI A TERRA. Sempre nelle zone agricole, gli impianti
fotovoltaici con moduli a terra saranno consentiti a condizione
che la realizzazione dell'impianto non comporti un incremento
dell'area occupata. Vengono escluse le zone agricole finalizzate
alla costituzione di una Comunità energetica rinnovabile (Cer).
AREE NON IDONEE. Saranno individuate con una delibera della
Giunta regionale nell'ambito delle seguenti categorie: aree che
godono di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio (beni
relativi a siti Unesco già certificati o per i quali sia stata
avviata la procedura di candidatura e paesaggi rurali iscritti
nel Registro nazionale; aree paesaggistiche tutelate per legge;
aree e immobili di notevole interesse pubblico); aree che godono
di tutela dell'ambiente (zone umide di importanza internazionale;
aree incluse nella Rete Natura 2000; parchi, riserve e aree
naturali regionali; aree con pericolosità geologica o idraulica;
geositi e geoparchi); aree con attività agricole tutelate
(destinate a produzioni agroalimentari di qualità quali
biologico, Dop, Igp, Stg, Doc, Docg, De.Co.).
FASCE DI RISPETTO. Individuati anche i criteri per le fasce di
rispetto. Finché la Giunta non avrà deliberato sulla cartografia,
la fascia di rispetto consiste in una distanza dal perimetro dei
beni sottoposti a tutela di 3 chilometri per gli impianti eolici
e di 500 metri per gli impianti fotovoltaici.
AREE ORDINARIE. Le superfici che non rientrano in quelle definite
"idonee" o "non idonee" saranno soggette al procedimento
autorizzativo ordinario.
CRITERI DI SCELTA. L'articolo 5 del ddl individua una serie di
criteri per la valutazione dei progetti di impianti a fonti
rinnovabili, tra i quali il minor consumo possibile del
territorio, la capacità di non compromettere visuali panoramiche
di pregio, il miglior sfruttamento delle risorse energetiche
disponibili con massima resa in rapporto alla superficie occupata.
COMPENSAZIONI. Per i territori in cui saranno insediati gli
impianti, la norma prevede un programma di compensazioni
ambientali e territoriali. Nel caso di impianto soggetto a
procedimento autorizzativo unico, il programma di compensazioni
non sarà inferiore al 3 per cento dei proventi.
CARTOGRAFIA. Un sistema cartografico digitale, che sarà
costantemente aggiornato e potrà essere consultato attraverso la
piattaforma geografica webgiseagle.fvg, riporterà su mappa le
aree idonee e non idonee in Fvg. La mappa delle aree idonee sarà
contestuale all'entrata in vigore della legge, mentre quella
delle aree non idonee sarà consultabile entro 12 mesi dal varo
della legge, in seguito all'approvazione da parte della Giunta
regionale. Anche i Comuni comparteciperanno alla definizione
della cartografia delle aree non idonee.
PROCEDIMENTI IN CORSO. Le disposizioni transitorie indicano le
modalità per adeguare i piani urbanistici comunali garantendo, in
attesa del recepimento del ddl, che la realizzazione degli
impianti non venga ostacolata dai regolamenti edilizi comunali.
IMPIANTI A BIOMASSA. In coerenza con la norma nazionale, viene
prevista la soppressione del divieto di realizzare impianti
alimentati da biomasse situati in un raggio inferiore a 2
chilometri da colture pregiate.
ACON/FA-fc